Art. 25.
(Sanzioni accessorie).

      1. La sanzione di importo superiore a 50.000 euro per qualsiasi violazione di cui agli articoli 22, 23 e 24, comporta la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Nei casi in cui la sanzione supera la somma di 500.000 euro nonché in caso di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.